Menu principale:
Agevolazioni fiscali per ristruttuarazioni edilizie e interventi
di eliminazione delle Barriere archittetoniche
La legge (art. 1, Legge 27/12/1997, n. 449 -
Beneficiari di tale agevolazione sono tutti i soggetti passivi IRPEF che possiedono o detengono l’immobile sul quale è stata effettuato l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o nudi proprietari, titolari di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione o superficie), locatori o comodatari, soci di cooperative.
Hanno diritto alla detrazione anche i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostengano le spese e siano a loro intestati bonifici e fatture. Ai fini della detrazione è necessario che nell’immobile oggetto dell’intervento si esplichi la convivenza e non è necessario che l’immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario/detentore o per il familiare convivente.
Le spese per l’acquisto di un montascale/piattaforma elevatrice sono detraibili anche se l’onere è stato sostenuto dal dichiarante nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.
A seguito delle novità introdotte dal decreto legge n. 83 del 2012, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:
Per il periodo d’imposta 2012
-
-
Per il periodo d’imposta 2013
-
-
La detrazione IRPEF deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Le formalità a carico del contribuente per usufruire della detrazione fiscale mediante presentazione della Dichiarazione dei Redditi sono le seguenti:
· Dichiarazione dei Redditi con mod. 730 (vale per tutti i lavoratori dipendenti e per tutte le categorie di pensionati, anche in presenza di altri redditi da altre fonti (terreni, immobili, capitali, eccetera). Qualora il dichiarante, a seguito della detrazione d’imposta, risulti a credito, potrà ottenere l’immediato rimborso del credito:
-
-
· Dichiarazione dei Redditi con mod. UNICO PF.
-
-
l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro e contributiva, in mancanza della
quale (in caso di violazione di tali obblighi da parte dell’impresa esecutrice dei lavori), il contribuente perde il diritto all’agevolazione IRPEF.
I pagamenti dovranno essere eseguiti con bonifico bancario o postale “tracciabile”, indicando:
· la causale del pagamento: “Montaggio di un montascale/piattaforma elevatrice al fine
dell’abbattimento delle barriere architettoniche”
· codice fiscale del soggetto che paga (al quale devono essere intestate le fatture)
· codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario
· sui bonifici eseguiti dal 6 luglio 2011 le banche e poste hanno l’obbligo di operare la ritenuta
d’acconto del 4%
· Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:
La documentazione inerente alla effettuazione e al pagamento dei lavori (fatture, ricevute fiscali intestate a chi vuole fruire della detrazione e ricevute dei bonifici eseguiti) va debitamente conservata.
CUMULABILITA’ DELLE DUE DETRAZIONI IRPEF
La detrazione IRPEF del 19% può essere fruita sulla parte che eccede quella per la quale si intenda eventualmente fruire della detrazione del 50% per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
CONTATTACI