Detrazione IRPEF 19% - Kasal .it

Vai ai contenuti

Menu principale:

Detrazione IRPEF 19%

Contributi agevolazioni
 

Detrazioni IRPEF 19%

(Art. 15 comma 1 lettera c) DPR 22/12/1986 N. 917
Le spese sostenute dai contribuenti privati per l’acquisto, rientrano tra gli oneri con diritto alla detrazione di imposta IRPEF del 19% e sono da classificare tra le

Spese sanitarie per portatori di handicap

I beneficiari sono in primo luogo i portatori di handicap che hanno ottenuto il riconoscimento della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Tale autocertificazione dovrà attestare che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo di invalidità medesima.
La fattura dovrà essere intestata al soggetto portatore di handicap qualora sia titolare di reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro.
Qualora il soggetto portatore di handicap sia fiscalmente a carico di un familiare, la fattura potrà essere intestata indifferentemente al soggetto stesso o al familiare che lo ha fiscalmente a carico.
Il beneficiario della detrazione IRPEF è il contribuente che ha effettivamente sostenuto la spesa nell’interesse della persona fiscalmente a suo carico.
Per essere considerati fiscalmente a carico è necessario che il reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale e pertinenze, non sia superiore a 2.840,51 euro.
Si tratta di:· il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
· i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
· altri familiari (il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, i nonni e le nonne), a condizione che siano conviventi o che percepiscano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria
Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e figli possono essere fiscalmente a carico (se è rispettato il limite di reddito) anche se non conviventi o residenti all’estero.

Spese sanitarie per particolari patologie sostenute dal familiare

Il contribuente che, nell’interesse di un familiare titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, e cioè redditi bassi ma comunque non superiori a 2.840,51 euro, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono riguardare anche i disabili) come cardiopatie, allergie o trapianti, può considerare onere detraibile dall’Irpef la parte di spesa che non
trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare affetto dalle predette patologie.
In questo caso, l’ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente pari a 6.197,48 euro.
La fattura di vendita dell’ausilio deve essere intestata al contribuente che ha effettuato il pagamento e deve contenere l’indicazione del soggetto affetto dalla grave patologia.
Se è intestata a quest’ultimo, deve contenere l’annotazione di quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare.
La patologia grave deve essere documentata da una certificazione rilasciata dalla ASL.

Cumulabilità delle detrazioni IRPEF
La detrazione IRPEF del 19% può essere fruita sulla parte eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% (ora 50%) riferita alle spese per interventi di recupero edilizio tesi all’eliminazione delle barriere architettoniche.

CONTATTACI






 
 
Torna ai contenuti | Torna al menu